Art. 4.
(Transito dei militari
nelle aree del personale civile).

      1. Il personale militare delle Forze armate, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, che si avvale della possibilità di transitare nelle aree corrispondenti del personale civile del Ministro della difesa, ai sensi del decreto del Ministro della difesa 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2002, e in attesa delle determinazioni dell'Amministrazione della difesa in ordine alla domanda presentata ai sensi del medesimo decreto, percepisce l'ultimo trattamento economico maturato, esente dalle limitazioni previste dall'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sino alla data di nuova immissione in servizio nella qualità di dipendente civile.
      2. L'eventuale assegno ad personam maturato in seguito alla differenza dei due trattamenti economici di cui al comma 1 non può essere riassorbito dalla successiva progressione economica.